Le regole su cui si fonda la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per la sua struttura e la sua attività, articolo per articolo, in tutti i loro dettagli.
1.1 È costituita, per trasformazione dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e per successiva fusione per incorporazione della “Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – A.I.R.C.”, una Fondazione denominata
“Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro”
disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia (nel prosieguo solo la “Fondazione”). La Fondazione è la continuazione giuridica e ideale dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro fondata a Milano nel 1965.
La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, acquisterà la seguente denominazione
“Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS”
Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.2 La Fondazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale – nell’ambito della prevenzione, della ricerca e della cura del cancro.
1.3 La Fondazione persegue i suoi scopi istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e meritocrazia e la sua organizzazione si ispira all’osservanza di tali principi. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in linea con le migliori pratiche internazionali.
2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del Lgs. 117/2017: lettera h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera i (attività culturali di interesse sociale); lettera u (erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale).
Nell’ambito dei predetti settori, la Fondazione realizza le seguenti attività:
2.2 La Fondazione promuove e organizza la raccolta dei fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale; può inoltre esercitare attività diverse, nelle modalità di cui all’articolo 6, D.Lgs. 117/17, individuate dal Consiglio di Amministrazione.
2.3 Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:
3.1 La Fondazione opera attraverso l’apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la collaborazione dei volontari, e il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, senza alcuna discriminazione di genere, politica, ideologica e religiosa.
3.2 Nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione si avvale di volontari in possesso di adeguati requisiti morali e che si impegnano a rispettare lo Statuto, la regolamentazione dell’attività ed il Codice Etico della Fondazione. Agli eventuali rimborsi spese non si applica l’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.
4.1 La Fondazione ha sede in Milano e si articola sul territorio italiano attraverso diciassette uffici regionali denominati “Comitati” (già istituiti dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).
4.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.
5.1 La Fondazione si estingue quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge oppure a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta previo parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione . La delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora si discosti dal parere reso dal Consiglio di Indirizzo, dovrà essere motivata.
5.2 In attuazione della delibera di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di tre liquidatori che possono essere scelti anche tra gli amministratori uscenti.
5.3 A conclusione della liquidazione, i beni residui sono devoluti ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in Italia nel settore della ricerca oncologica individuate dal Consiglio di Indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ovvero se la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, i beni residui saranno devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.
6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
La Fondazione trae le proprie risorse:
6.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all’art 8, comma 2 del D.Lgs 117/17.
7.1 Sono organi della Fondazione:
7.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate, fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri a cui sia conferita specifica delega, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in linea con quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
8.1 Il Presidente e il Vice Presidente Vicario sono nominati tra i membri del Consiglio di Indirizzo e rimangono in carica per quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.
8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e la comunicazione esterna, garantisce l’osservanza delle deliberazioni degli organi statutari e il rispetto delle relative competenze nonché l’unità dell’indirizzo della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.
8.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente Vicario. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
9.1 Il Consiglio di Indirizzo rappresenta le diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche del territorio e della società italiana e ha il compito di definire gli indirizzi programmatici e strategici della Fondazione.
9.2 È composto da un numero di membri che varia da trentacinque a trentanove, individuati come segue:
Il numero dei membri del Consiglio di Indirizzo è deciso dal Consiglio stesso, ogni quattro esercizi, su proposta del Presidente.
9.3 Il Consiglio di Indirizzo:
Decorsi trenta giorni dalla documentata richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, in assenza di parere, il documento sottoposto al Consiglio di Indirizzo si intende approvato. Il parere del Consiglio di Indirizzo è assunto mediante delibera ovvero, eccezionalmente, tramite consultazione scritta.
9.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all’anno.
9.5 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, su invito del Presidente senza diritto di voto, il Direttore Scientifico, il Direttore Generale ed eventuali soggetti terzi.
9.6 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la ricezione della convocazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Indirizzo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.
9.7 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
9.8 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere, in caso di necessità, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
9.9 I componenti del Consiglio di Indirizzo che sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, devono astenersi dal voto nella delibera di nomina dell’Organo di Controllo, e nelle delibere che riguardano argomenti e documenti proposti dal Consiglio di Amministrazione stesso e in qualsiasi altro caso emerga un conflitto di interessi.
9.10 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Indirizzo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi degli articoli 9.14 e 9.15. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del componente sostituito.
9.11 I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di voto dal giorno della loro nomina e non possono votare per delega.
Il Consiglio di Indirizzo curerà la tenuta del libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni.
9.12 Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.
9.13 Il Consiglio di Indirizzo costituisce al suo interno un Comitato Nomine formato da cinque membri tra i quali il Presidente e il Vicepresidente Vicario. I restanti tre membri del Comitato non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione. L’incarico come membro del Comitato Nomine ha durata pari a quattro esercizi e può essere rinnovato per una sola volta.
9.14 Al Comitato Nomine compete l’istruttoria ai fini dell’individuazione dei candidati per la carica di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Possono essere valutate anche le riconferme dei membri da eleggere e possono essere valutati tra i candidati a membro del Consiglio di Amministrazione anche componenti del Consiglio di Indirizzo.
9.15 Le candidature, in numero superiore al 50% al numero di membri da rinnovare, sono sottoposte al Consiglio di Indirizzo per la nomina entro i termini di scadenza del mandato dei membri da rinnovare. Il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine con votazione palese a maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 9.7.
10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di nove membri, inclusi Presidente e Vice Presidente Vicario, nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del mandato, e i suoi membri sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.
10.2 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente del Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente Vicario gli stessi saranno nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’articolo 9. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina dei nuovi componenti entro sessanta giorni.
10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale, di ricerca scientifica e di volontariato civile. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
10.4 La carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo.
11.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad un Consigliere Delegato; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al suo interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.
11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno depositate presso i registri competenti.
11.3 Il Consiglio di Amministrazione nella sua formazione collegiale:
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la prova di ricezione della convocazione almeno sette giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.
12.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento della Fondazione che deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei membri ai sensi dell’articolo 5.
La delibera relativa alle modifiche statutarie della Fondazione, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal parere del Consiglio di Indirizzo deve essere motivata ed assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare l’Organo di Controllo, senza diritto di voto; può essere invitato a partecipare il Direttore Scientifico, senza diritto di voto, ogni qualvolta siano in discussione scelte e decisioni riguardanti i finanziamenti scientifici e i programmi di ricerca.
12.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
12.4 Le adunanze del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo.
13.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo della Fondazione che, presieduto dal Direttore Scientifico, ha la funzione di valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio.
13.2 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati tra esperti di ricerca oncologica sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, restano in carica quattro esercizi e sono rinnovabili una sola volta. Ogni anno il Comitato Tecnico Scientifico si rinnova di norma per un quarto dei suoi membri secondo l’anzianità di nomina.
13.3 Il Comitato è composto da un minimo di venti ad un massimo di settanta membri, in numero idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni.
13.4 La valutazione dei progetti e delle borse di studio, pervenuti a seguito della pubblicazione di bandi, viene effettuata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico e da altri revisori internazionali così da garantire la valutazione sulla base di un giudizio indipendente, trasparente, meritocratico e in osservanza delle procedure interne sul conflitto di interessi.
13.5 Il Direttore Scientifico formula le proposte di finanziamento e controlla i rendiconti scientifici ed economici dei beneficiari.
13.6 L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo.
14.1 La Commissione Consultiva per la Ricerca è un organo consultivo che opera in assoluta autonomia ed indipendenza per ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro ed è composta da scienziati operanti in Italia o all’estero in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
14.2 Il Chairman e i membri della Commissione devono avere un alto profilo scientifico internazionale nella ricerca oncologica, devono essere figure di elevata statura morale e culturale e conoscere in modo approfondito le necessità e i problemi della ricerca oncologica in Italia. La Commissione Consultiva per la Ricerca e il suo Chairman sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica per quattro esercizi e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.
14.3 La Commissione Consultiva per la Ricerca funge da advisory board, consigliando, anche di propria di iniziativa, le scelte generali e la pianificazione degli indirizzi di natura scientifica della Fondazione nel settore della ricerca di base e clinica e l’ottimizzazione delle strategie della ricerca promossa dalla Fondazione. Alla Commissione Consultiva per la Ricerca possono essere richiesti pareri scientifici sulle attività di ricerca finanziate dalla Fondazione per determinare la migliore strategia per i futuri studi. Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e il Direttore scientifico.
15.1 Il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile e ne sceglie il Presidente. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
15.2 L’Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.
15.3 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle disposizioni di legge. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
15.4 I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o svolgere alcun incarico nell’ambito della Fondazione.
I membri dell’Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.
In caso di impedimento o cessazione di un membro, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale, provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’Organo. I membri così nominati restano in carica sino alla fine del mandato degli altri membri.
16.1 I Presidenti Regionali operano a titolo volontario e danno voce alle diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento; contribuiscono alla promozione delle attività di raccolta fondi e alla divulgazione della missione della Fondazione, avvalendosi degli uffici regionali, e fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo della Fondazione per la durata del loro incarico.
16.2 Il Consiglio di Indirizzo nomina i Presidenti Regionali su proposta del Presidente della Fondazione, acquisito il parere del Comitato Nomine.
I Presidenti Regionali durano in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del loro mandato e sono rinominabili.
17.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e dalla relazione di missione con l’illustrazione delle poste di bilancio, dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nelle forme e secondo le indicazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
17.2 Il Bilancio d’esercizio è sottoposto, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, al parere del Consiglio di Indirizzo e, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione a verbale delle ragioni per cui ritiene di discostarsi dall’eventuale parere contrario del Consiglio di Indirizzo. Il Bilancio di esercizio, entro la fine del mese di giugno di ogni anno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione e sulla Rivista Fondamentale ed è depositato nei termini di legge.
17.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio Sociale ai sensi del linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 entro la fine di maggio di ogni anno e lo sottopone all’Organo di Controllo che attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate. Il Bilancio Sociale, entro la fine di giugno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato nei termini di legge.
18.1 La contabilità ed il Bilancio d’esercizio sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione indipendente, nominata dal Consiglio di Indirizzo. La revisione legale dei conti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/10, per quanto applicabili.