Condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI
1.1 Nell’interpretazione delle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito per brevità, anche “CGA”), i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- “AIRC”: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, con sede legale in Milano, viale Isonzo n. 25, CAP 20135, codice fiscale 80051890152;

- “Fornitore”: il soggetto al quale AIRC affida la fornitura di Prodotti;

- “Parti”: AIRC e il Fornitore congiuntamente considerati;

- “Beni”: qualsiasi bene avente il requisito dell'utilità, della materialità, della limitatezza e dell'accessibilità, fornito o da realizzarsi da parte del Fornitore in adempimento dell’Ordine,

- “Programma”: è un programma originale o una copia integrale o parziale di esso, e comprende sia un programma del Fornitore che qualsiasi programma non di proprietà del Fornitore, fornito o da fornirsi a AIRC dal Fornitore, in conseguenza dell’Ordine;

- “Prodotti”: unico termine che identifica Beni e/o Programmi.

- “Servizio/i”: prestazione di attività, anche di consulenziale o di assistenza, svolta o da svolgersi da parte del Fornitore in favore di AIRC;

- “Ordine”: il modulo d’ordine compilato mediante il quale AIRC dichiara al Fornitore di voler acquistare i Prodotti o richiedere i Servizi, integrato ove occorrer possa dal preventivo/offerta del Fornitore (di seguito “Allegati all’Ordine”).

 

2. OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
2.1 Oggetto delle presenti CGA è la fornitura di Prodotti o la prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, come specificatamente identificati nell’Ordine.

2.2 Le CGA, nei limiti della loro applicabilità ai diversi Prodotti e/o Servizi forniti, sono dunque applicabili a tutti gli Ordini accettati dal Fornitore secondo le seguenti modalità: i) mediante restituzione ad AIRC entro 3 (tre) giorni dalla ricezione dell'Ordine sottoscritto per accettazione, ovvero, ii) se entro 3 (tre) giorni dalla ricezione non comunica per iscritto a AIRC il rifiuto dell’Ordine, in cui figuri quale acquirente AIRC vincolando il Fornitore dal giorno di perfezionamento del rapporto contrattuale.

2.3 Eventuali modifiche/aggiunte agli Ordini e alle presenti CGA da parte del Fornitore saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da parte di AIRC.

2.4 Le CGA prevalgono su eventuali condizioni generali-particolari di vendita o di contratto del Fornitore che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte di AIRC.

2.5 In nessun caso l’accettazione dell’Ordine ai sensi dell’art. 2.2 potrà dare luogo ad alcun impegno predeterminato di acquisto di Prodotti da parte di AIRC né all’instaurazione di vincoli di esclusiva a favore del Fornitore.

2.6 Il Fornitore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere dotato di autonoma capacità organizzativa, finanziaria, tecnica ed imprenditoriale, know-how, nonché dei mezzi necessari, capacità, abilità e risorse per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’Ordine e dalle CGA, e di essere in grado di garantire la fornitura dei Prodotti e/o la prestazione dei

Servizi, secondo le richieste di AIRC e di soddisfare pienamente le esigenze tecniche e qualitative della stessa.

2.7 AIRC si riserva di effettuare la revisione/cancellazione delle presenti CGA, il cui aggiornamento sarà reso noto da parte della stessa.

 

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE
3.1 Il Fornitore deve adempiere alle obbligazioni nascenti dall’Ordine nel rispetto puntuale, oltre che delle presenti CGA, dei termini/modalità ivi previste (a titolo esemplificativo: quantitativi, tempi di consegna, standard qualitativi, termini e modalità di fatturazione, documentazione, obblighi accessori, ecc.).

3.2 Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della fornitura dei Prodotti e/o della prestazione dei Servizi oggetto dell’Ordine. Forniture dei Prodotti difformi da quanto indicato nell’Ordine, potranno essere rifiutate da AIRC o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo consenso scritto di AIRC.

3.3 Le date, i luoghi, le modalità ed i termini di consegna indicati nell’Ordine sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del Prodotto nel luogo concordato (in assenza di indicazioni si intende presso la sede operativa AIRC) ovvero l’accettazione dei Servizi da parte di AIRC.

3.4 Nel caso in cui il Fornitore adempia in modo incompleto, non conforme a quanto previsto nell’Ordine, fatti salvi ulteriori rimedi previsti nelle presenti CGA, AIRC potrà rifiutarsi di accettare i Prodotti e/o i Servizi resi dal Fornitore e potrà agire per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali.

L'accettazione da parte di AIRC di Prodotti e/o Servizi non conformi e/o tardivi non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata quale rinunzia da parte di AIRC alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto ad AIRC in maniera totale e nei termini richiesti da AIRC.

3.5 Adempimenti parziali delle prestazioni contrattuali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate tra le Parti.

3.6 Il Fornitore dovrà adempiere alle obbligazioni assunte con l’accettazione dell’Ordine con la massima diligenza e professionalità, impegnandosi ad osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure.

3.7 Con specifico riferimento ai Prodotti:

- salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi, le misurazioni e le dimensioni rilevate da AIRC in fase di controlli/verifica e/o accettazione dei Prodotti medesimi.

- salvo diversa ed espressa indicazione nell’Ordine, i Prodotti verranno imballati a cura e spese del Fornitore, in modo idoneo e adeguato al tipo di Prodotto e alle modalità di trasporto. In tale ipotesi il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni che dovessero risultare da imballaggi inadeguati; i costi relativi alla restituzione dei Prodotti per inidoneità degli imballi o del contenuto saranno a carico del Fornitore; dunque, salvo diversi accordi, gli imballi si intenderanno compresi nel prezzo;

- il trasporto dei Prodotti avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Fornitore (DPU – Reso al luogo di destinazione scaricato - INCOTERMS 2020) e dovrà essere eseguito nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia ed applicabile in funzione

del mezzo/i di trasporto utilizzati; dell’origine e della destinazione delle cose trasportate, della relativa tipologia, nonché di ogni ulteriore circostanza rilevante.

- se le attività richieste con l’Ordine prevedessero la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, comunque, in generale, se non diversamente stabilito, saranno sempre a carico del Fornitore le spese di trasporto.

- tutti i Prodotti per i quali sono state emanate disposizioni che ne prevedono l'apposizione, devono riportare il marchio CE. In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura dei Prodotti, dovrà consegnare a AIRC tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio: i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia, ecc.).

- Il Fornitore è tenuto ad asportare e correttamente smaltire ai sensi della normativa vigente i rifiuti generati dall’esecuzione delle prestazioni di cui all’Ordine, in particolare gli imballaggi e gli eventuali rifiuti anche di tipo elettronico prodotti in esito all’incarico ricevuto con l’accettazione dell’Ordine, manlevando e tenendo indenne AIRC da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in tal senso. Il Fornitore, prima di procedere allo smaltimento, al riciclaggio, o al reimpiego delle apparecchiature elettriche, si impegna ad effettuare tutte le operazioni atte a garantire la tutela dei dati personali in esse eventualmente contenuti, mediante la loro cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3.8 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e quanto realizzato

nell’esecuzione dei Servizi non violano alcun brevetto, marchio, software, diritto di autore o altro diritto concernente la proprietà intellettuale o industriale di terzi, sia a livello nazionale che internazionale, e che nessuna azione legale per contraffazione di brevetto o violazione dei diritti di cui sopra è pendente davanti a qualsivoglia giurisdizione; in caso contrario il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta a AIRC. Il Fornitore manterrà AIRC manlevata e indenne da ogni qualsivoglia richiesta avanzata dai legittimi titolari dei diritti violati o da qualsiasi danno derivante da rivendicazioni di terzi asserenti tale contraffazione o violazione.

3.9 Il Fornitore sarà tenuto ad informare AIRC qualora per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’Ordine, dovesse utilizzare software di Intelligenza Artificiale, precisando quale sia l’applicativo e in quali modalità esso sia stato impiegato; il Fornitore sarà tenuto in ogni caso a garantire la correttezza contenutistica, l’originalità e la paternità di quanto realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Il Fornitore garantisce, altresì, che l’impiego dell’Intelligenza Artificiale avverrà in modo tale da assicurare che i dati e le informazioni fornite da AIRC non siano in alcun modo utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per finalità differenti da quelle strettamente necessarie per l’adempimento delle attività previste nell’Ordine.

3.10 La proprietà intellettuale di tutto quanto eseguito dal

Fornitore in esecuzione dell’Ordine (o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate), sarà trasferita ad AIRC al

momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, tenuto conto che il corrispettivo è da ritenersi comprensivo di tale cessione. A fronte della cessione, AIRC potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, ogni materiale prodotto nell'esecuzione dell’Ordine, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione.

3.11 AIRC si riserva tutti i diritti sui documenti, materiali messi a disposizione del Fornitore per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Ordine, con esclusione di ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

3.12 AIRC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l’emissione di idonee garanzie reali, fideiussioni o comunque la stipula di assicurazioni, per la completa e corretta esecuzione delle attività dedotte nell’Ordine.

3.13 AIRC si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di variare le prestazioni oggetto dell’Ordine che il Fornitore è tenuto ad accettare (anche variazioni in diminuzione dei quantitativi richiesti e delle modalità/tempi di esecuzione/organizzazione/consegna) senza necessità di giustificazioni, indipendentemente dallo stato di esecuzione, limitatamente alla parte non ancora eseguita, dandone preventiva comunicazione al Fornitore per iscritto con preavviso di 15 giorni rispetto alla data di operatività della variazione stessa.

Alla data di efficacia della variazione risultante dalla comunicazione di cui al precedente capoverso il Fornitore dovrà variare/ridurre l’esecuzione delle prestazioni. Il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo riguardante le prestazioni regolarmente eseguite secondo la variazione, senza diritto al riconoscimento di alcunché, neanche a titolo di mancato guadagno, per le prestazioni non eseguite/ridotte o eseguite contrariamente alla variazione/diminuzione, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

3.14 Il Fornitore, per nessuna ragione, potrà evitare, sospendere o ritardare l’esecuzione del Servizi adducendo o sollevando eventuali contestazioni, eccezioni, neppure nel caso di un ritardo nei pagamenti da parte di AIRC.

 

4. MARCHIO E SEGNI DISTINTIVI DI AIRC
4.1 Il Fornitore riconosce la titolarità dei marchi e dei segni distintivi di AIRC (di seguito il “Marchio”) che potranno essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine, essendo fatto espresso divieto di utilizzo degli stessi in relazione a prodotti e/o servizi differenti.

4.2 Il Fornitore non potrà usare il Marchio parzialmente o con modifiche ma sempre nella sua interezza, e nel rispetto di tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi (a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni ecc.) restando inteso che il Marchio non potrà essere posizionato in accostamento ad eventuali altri marchi di terzi.

4.3 L’utilizzo del Marchio e la sua apposizione su qualsivoglia materiale dovranno essere preventivamente approvati per iscritto da AIRC.

4.4 I materiali sui quali sarà apposto il marchio AIRC dovranno osservare i requisiti minimi di livello qualitativo stabiliti dalla normativa vigente nonché gli standard di qualità adottati nel settore di riferimento. Qualora i suddetti prodotti e/o i servizi non dovessero essere conformi alla normativa vigente ed agli

standard di qualità adottati nel settore di riferimento e/o alle modalità d'uso del Marchio, il Fornitore dovrà ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato, fatto salvo il risarcimento del danno in favore di AIRC.

4.5 Nell'uso del Marchio il Fornitore si impegna a non compiere alcun atto o omissione che potrebbe danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio e di AIRC, o in modo confusivo e/o decettivo e/o tale da ingannare il pubblico.

4.6 Il Fornitore si impegna a non presentarsi direttamente o indirettamente come proprietaria del Marchio, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo. Si impegna altresì a non adottare, direttamente o indirettamente segni distintivi che possano essere confusi con i Marchi.

4.7 Ad avvenuta ultimazione delle attività dedotte nell’Ordine, ovvero nel caso di recesso e/o risoluzione del rapporto negoziale conseguente all’accettazione dell’Ordine, Fornitore dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso del Marchio.

4.8 Ogni utilizzo del Marchio effettuato dal Fornitore al di fuori dei casi e delle modalità contemplate nelle CGA sarà da considerarsi non autorizzato, a pena di risoluzione immediata del rapporto nascente dall’accettazione dell’Ordine ex art. 1456 cod. civ.

 

5. DIRITTO DI RECESSO
5.1 In aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio esperibile da AIRC in base alle presenti CGA o alla legge, AIRC si riserva la facoltà di recedere dal rapporto negoziale con preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicarsi per iscritto al Fornitore. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte sino alla data di efficacia del recesso.

5.2 Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese connesso all’esercitato recesso da parte di AIRC.

5.3 Il Fornitore si impegna ora per allora nei confronti di AIRC ad offrire la propria collaborazione per favorire l’eventuale fase di transizione durante il periodo di preavviso.

 

6. PREZZO, PASSAGGIO DEL TITOLO E DEL RISCHIO
6.1 Il corrispettivo dei Prodotti e/o dei Servizi oggetto dell’Ordine sarà indicato separatamente in ciascun Ordine. I prezzi ivi indicati si intendono fissi e non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso.

6.2 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo, includendo a titolo esemplificativo, imposte statali e locali su vendite, uso, esercizio, privilegio, stipendi, ogni imposta sul valore aggiunto e ogni altra tassa, onorario, parcella e/o dazio applicabile ai Prodotti e/o Servizi oggetto dell’Ordine e, salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con “reso sdoganato”.

Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.

6.3 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti fino a che questi siano ricevuti da AIRC o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

 

7. FATTURAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
7.1 Per il pagamento del corrispettivo il Fornitore emetterà, a

seguito di positiva accettazione delle prestazioni rese, apposite fatture, riportanti il riferimento all’Ordine a cui si riferiscono.

7.2 La fatturazione sarà differita, sia che si tratti di una unica o di plurime cessioni di beni/prestazioni di servizi. La singola o tutte le molteplici cessioni di beni/prestazioni di servizi compiute nel mese dovranno essere indicate tassativamente in una sola fattura differita ex art. 21, comma 4 del DPR 633/72, da emettersi entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della cessione/prestazione. AIRC, pertanto, non accetterà fatture non differite o separate a fronte di cessioni/prestazioni disposte nello stesso mese.

7.3 Salvo se diversamente stabilito nell'Ordine, i pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario. Il pagamento è subordinato al controllo della regolarità della fattura. In deroga a quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 non saranno dovuti interessi di mora nel caso di pagamenti effettuati da parte di AIRC oltre il suddetto termine.

 

8. SUBAPPALTO, CESSIONE DELL’ORDINE, CESSIONE DEL CREDITO
8.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti e rendere i Servizi tramite la propria organizzazione imprenditoriale. È vietato il subappalto, totale o parziale, senza preventivo consenso in forma scritta da parte di AIRC

Il Fornitore garantisce che i soggetti ai quali il Fornitore intenderà subappaltare parte delle attività dedotte nell’Ordine sono dotati di idonee competenze, organizzazione e know-how per garantirne l’adempimento a regola d’arte.

Resta inteso che l’autorizzazione al subappalto da parte di AIRC non solleva il Fornitore dalle responsabilità derivanti dall’Ordine e dalle CGA; pertanto, lo stesso risponderà in solido con il subappaltatore di tutte le attività svolte da quest’ultimo.

Nel caso in cui venga autorizzato da AIRC il subappalto a terzi, il Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui alle presenti CGA.

8.2 Il Fornitore non potrà cedere, a qualunque titolo, i diritti e le obbligazioni nascenti dall’Ordine a pena di nullità e i crediti da esso derivanti, neppure attraverso operazioni riguardanti cessione di cespiti o rami d’azienda, di azioni o di partecipazioni, né attraverso fusioni, operazioni di scorporo o scissioni.

8.3 In caso di violazione dei disposti di cui ai paragrafi 8.1. e 8.2, AIRC si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto negoziale (ex art. 1456 cod. civ.) fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito.

 

9. FORZA MAGGIORE
9.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di AIRC, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, AIRC è libera dall'obbligo di accettare i Prodotti e/o i Servizi secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, AIRC avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di AIRC – di recedere/annullare in tutto o in parte l’Ordine qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di AIRC si siano considerevolmente ridotti, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

 

10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
10.1 Il Fornitore dovrà impiegare nell'esecuzione dell’Ordine personale dotato di specifiche competenze specialistiche in ambito tecnico e di funzionalità, con una consolidata esperienza professionale nel settore a cui è adibito e con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente.

AIRC avrà il diritto di chiedere la sostituzione del personale del Fornitore che a fronte di ragionevole motivazione non risponda ai requisiti di cui al precedente capoverso.

10.2 Il Fornitore, relativamente al personale impiegato è tenuto:

a) ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

b) ad attuare le misure di prevenzione e protezione e le misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con terzi (DUVRI), in generale a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative inerenti la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi ed ogni altra regolamentazione dei luoghi di lavoro nonché a farle rispettare dal proprio personale e da quello dei subappaltatori;

c) ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

d) a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale;

e) al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;

f) ad esibire, su richiesta di AIRC nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.

10.3 In ogni caso, il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione dell’Ordine e, pertanto, sarà tenuto a manlevare e tenere indenne AIRC da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui ai paragrafi

10.1 e 10.2 o comunque in relazione all’esecuzione delle prestazioni di cui all’Ordine.

 

11. CONTROLLI, ACCETTAZIONE, PENALI E GARANZIA
11.1 La regolare esecuzione delle obbligazioni dedotte nell’Ordine è sottoposta al controllo di AIRC che potrà verificarla nel corso dell’esecuzione e presso qualsiasi luogo. A tal fine il Fornitore dovrà consentire a AIRC (e suoi rappresentanti), ottenendo un tale simile diritto da parte di eventuali subfornitori autorizzati, il ragionevole accesso a tutti i luoghi dove i Prodotti vengono realizzati, eseguiti o depositati o, in caso di Servizi, ove essi vengono svolti. Qualora AIRC constati che l’esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite, fatta

salva la possibilità per AIRC di risolvere il rapporto negoziale ai sensi dell’art. 13, la stessa può fissare un termine entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. L’inutile trascorrere del termine stabilito, costituirà inadempimento grave e causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ.

11.2 L’accettazione o il rifiuto finali dei Prodotti e/o dei Servizi verrà effettuato da AIRC alla consegna/esecuzione dei Prodotti e/o Servizi a seguito di verifica di conformità; la mancata verifica di conformità e accettazione o rifiuto dei Prodotti e/o dei Servizi, ovvero la mancata individuazione dei difetti durante la verifica di conformità non solleverà il Fornitore da responsabilità relative all’adempimento non conforme.

11.3 In caso di inadempimento o di adempimento non conforme daranno luogo alla facoltà per AIRC, fatta salva la possibilità della stessa di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 13, di disporre che il Fornitore sia tenuto, a propria cura e spese, al ritiro dei Prodotti e a ripetere le prestazioni la prestazione ovvero a porre in essere le eventuali azioni correttive che AIRC comunicherà al Fornitore nel termine dalla stessa stabilito e indicato in tale comunicazione. Il mancato tempestivo intervento del Fornitore per eliminare i vizi/le predette difformità e/o per gli interventi correttivi, costituiranno certamente inadempimento grave e quindi causa di risoluzione ai sensi dell’art. 13.

11.4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l’adempimento delle obbligazioni dedotte nell’Ordine o per le attività di ripetizione delle prestazioni o, ancora, per l’esecuzione delle azioni correttive di cui al punto 11.3 il Fornitore è tenuto a corrispondere a AIRC una penale, non riducibile e non esaustiva del maggior danno pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare totale dell’Ordine oggetto del ritardo o dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Il credito di AIRC derivante dall’applicazione delle penali verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

11.5 Il Fornitore garantisce che le prestazioni rese in esecuzione

dell’Ordine: a) saranno adempiute in conformità a tutte le caratteristiche, agli standard, alle specifiche e alle indicazioni di AIRC; b) saranno eseguite a regola d’arte, di perfetta qualità e prive di qualsivoglia difetto; c) saranno fornite in conformità con le migliori pratiche di lavoro e/o con le più recenti tecniche e tecnologie conosciute dal Fornitore alla data di accettazione dell’Ordine; d) i Prodotti saranno nuovi e di qualità commerciabile, non usati, privi di materiale riciclato a meno che non ci sia l’approvazione scritta di AIRC; adatti per il particolare scopo per cui sono destinati e conformi alla normativa vigente protempore ed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza.

11.6 Il termine della garanzia del Fornitore relativo alla fornitura dei

Prodotti è di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna degli stessi presso il luogo convenuto e il termine per la denuncia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta (i nuovi pezzi in sostituzione di quelli danneggiati avranno lo stesso periodo di garanzia di quello originale, con decorrenza dalla data di sostituzione).

11.7 Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati/riparati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a cura e spese

del Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data di denunzia da parte di AIRC (che gode del diritto di scegliere il tipo di prestazione aggiuntiva) dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito. Trascorso inutilmente il termine stabilito, salvo in ogni caso, il diritto di AIRC al risarcimento del danno subito, la stessa ha il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta di avvalersi della risoluzione ai sensi dell’art. 13 costituendo certamente grave inadempimento e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate. I Prodotti riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei Prodotti originari.

11.8 AIRC, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla

garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da AIRC interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002.

11.9 Il presente articolo (garanzia) deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile. L'eventuale avvenuto pagamento dei Prodotti non pregiudicherà in alcun modo il diritto di AIRC di sollevare contestazioni e di ottenere la ripetizione del pagamento oltre al risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso.

 

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 Il Fornitore è responsabile e pertanto tenuto a tenere indenne e manlevare AIRC per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, richiesta di risarcimento, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione della fornitura dei Prodotti e/o dalla prestazione dei Servizi, o ancora, in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore.

12.2 I soggetti che in esecuzione di dell’Ordine eseguano lavori in una sede/uffici AIRC dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi e aziendali. È esclusa qualsiasi responsabilità di AIRC per sinistri, incidenti che si verifichino nelle sedi/uffici di AIRC a danno di dette persone.

12.3 Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose di AIRC o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da AIRC.

12.4 Il Fornitore garantisce che il proprio personale nonché eventuali soggetti terzi subappaltatori impiegati nell’adempimento delle attività dedotte nell’Ordine, saranno provvisti di adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia (scelta tra le prime 10 compagnie per capitalizzazione), idonea alla copertura di tutti i rischi nell’adempimento dell’Ordine. Resta inteso che le polizze dovranno essere comprensive della copertura dei danni cagionati al committente (AIRC) per i danni cagionati dal Fornitore ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. A richiesta di AIRC in qualsiasi momento, il Fornitore dovrà esibire la polizza di

assicurazione RCT/O (“responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”) stipulata con una compagnia di assicurazione di primaria importanza nazionale. Qualora il Fornitore ne rifiuti l’esibizione, ovvero dalla stessa risulti che le coperture non sono più in vigore o, ancora, che la polizza non risponde ai requisiti sopra indicati, AIRC avrà facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

 

13. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO NEGOZIALE
13.1 Salve le ipotesi di risoluzione/recesso espressamente previste in altre disposizioni delle presenti CGA ed ogni altro diritto o rimedio esperibile da AIRC in base alle presenti CGA o dalle Scritture Private, AIRC potrà risolvere di diritto il rapporto negoziale in essere, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

  • grave inadempimento ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, delle obbligazioni dedotte nell’Ordine;
  • cessazione o qualunque interruzione/sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con AIRC;
  • qualora intervengano fatti o circostanze tali da compromettere irrevocabilmente la relazione di fiducia con il Fornitore (in ogni caso, l’insorgere di situazione di grave difficoltà finanziaria, l’avvio di procedure concorsuali, la modifica della rappresentanza e della compagine societaria o qualsiasi altra situazione che coinvolga il Fornitore e sia idonea ad incidere negativamente sulla capacità del Fornitore di assolvere regolarmente alle attività indicate nell’Ordine;
  • in caso di inadempimento agli obblighi di cui alle presenti CGA, con particolare ma non esclusivo riferimento agli articoli 3 (Modalità di esecuzione), 8 (Subappalto, cessione dell’Ordine, cessione del credito), 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 11 (Controlli, accettazione, penali e garanzia), 17 (trattamento dei dati personali), 18 (Riservatezza e confidenzialità), 19 (Divieto di sollecitazione).

13.2 La risoluzione non farà venir meno il diritto di AIRC all’applicazione delle penali e al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali.

13.3 La tolleranza di AIRC in relazione all’inadempimento del Fornitore non potrà costituire acquiescenza o rinuncia a far valere i propri diritti in relazione al medesimo inadempimento ovvero ad eventuali successivi inadempimenti da parte del Fornitore, rispetto alla stessa o ad altra pattuizione.

 

14. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA
14.1 Il Fornitore è tenuto a informare AIRC di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare AIRC della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà AIRC di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura a AIRC.

 

15. CONFORMITÀ ALLE LEGGI, RESPONSABILITÀ SOCIALE, TUTELA DELL'AMBIENTE E TRACCIABILITÀ
15.1 Il Fornitore dovrà attenersi a tutte le leggi applicabili nel rispetto anche delle prescrizioni tecniche, di qualità e sicurezza vigenti (anche riguardanti i materiali, le sostanze - in particolare la loro sicurezza, pericolosità, autorizzazione, ecc.) e, se così richiesto, dovrà fornire a AIRC la documentazione e le informazioni necessarie a verificare, appunto, tale sua conformità.

15.2 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

15.3 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i e qualora non assolva a tali obblighi, il relativo rapporto negoziale si risolverà di diritto ai sensi del medesimo articolo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi da AIRC.

15.4 Il Fornitore dichiara che, al momento dell’accettazione dell’Ordine, il medesimo e le società ad esso affiliate, non sono state sottoposte ad alcuna delle sanzioni di cui all’art.9 D.Lgs 231/2001. Dichiara altresì che nei confronti dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ex art. 5 comma I lett. a) D.Lgs 231/2001, non sono state pronunciate condanne in via definitiva per uno dei reati di cui al Capo I, sezione III del medesimo decreto legislativo.

 

16. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/2001
16.1 Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") e si impegnano a improntare il proprio comportamento, finalizzato all’esecuzione dell’Ordine, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto.

16.2 Il Fornitore dichiara che, al momento della sottoscrizione dell’accettazione dell’Ordine, il medesimo e le eventuali società ad esso affiliate non sono state sottoposte ad alcuna delle sanzioni di cui all’art. 9 D. Lgs 231/2001, né risultano destinatarie delle misure previste dal D.Lgs. 159/2011. Dichiara, altresì, che nei confronti dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ex art. 5 comma I lett. a) D. Lgs 231/2001, non sono state pronunciate condanne, anche in via non definitiva, per uno dei reati di cui al Capo I, sezione III del medesimo decreto legislativo.

16.3 Il Fornitore dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui al Decreto, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione e di impegnarsi a rispettare il codice etico e il codice di condotta adottati da AIRC (disponibili al seguente link: https://www.airc.it/fondazione/chi-siamo/il- nostro-codice-etico).

16.4 Oltreché nelle altre ipotesi previste in altre disposizioni delle CGA, AIRC potrà sospendere l'esecuzione e/o risolvere il rapporto negoziale con effetto immediato ai sensi dell'art.

1456 c.c. fermo restando il diritto al risarcimento del danno:

- in caso di non veridicità delle dichiarazioni di cui al presente articolo;

- qualora nei confronti del Fornitore sia stata applicata una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 o delle misure introdotte dal D.Lgs. 159/2011;

- nel caso in cui i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione del Fornitore ex art. 5 comma I lett. a) D.Lgs. 231/2001, vengano condannati anche in via non definitiva, per uno dei reati di cui al Capo 1 sezione III del medesimo decreto;

- in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente articolo.

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.1 Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, a eventuali dipendenti o ad altra persona fisica connessa alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (“GDPR”), del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e delle successive modifiche e integrazioni, nonché nei limiti di seguito indicati.

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, che tali dati personali saranno trattati al fine di stipulare e dare esecuzione al rapporto contrattuale, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali all’espletamento di eventuali attività precontrattuali, alla gestione del rapporto contrattuale (es. attività amministrative e contabili), all’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché per adempiere a obblighi di legge, richieste delle Autorità e a disposizioni della normativa per la prevenzione delle frodi, dell’attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ove applicabile.

Il trattamento potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle disposizioni vigenti e saranno conservati per necessità inerenti all’esecuzione dell’Accordo e comunque per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi giuridici o regolamentari pendenti in capo al Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati solo dalle Parti, da soggetti da loro appositamente autorizzati o da altri soggetti terzi di cui le medesime Parti si avvalgono, appositamente nominati Responsabili Esterni del Trattamento, nonché dalle Autorità in caso di richiesta. I dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale o per dare esecuzione alle attività necessarie/di supporto per il raggiungimento delle finalità di cui sopra (per esempio, istituti creditizi). I dati non saranno oggetto di diffusione.

È fatto salvo il diritto delle Parti di eventualmente trasferire i

dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea, in quegli stati che assicurino il medesimo livello di sicurezza e garanzia nel trattamento dei dati nonché il pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

17.3 Le Parti garantiscono reciprocamente i diritti dell’altra parte quale interessato al trattamento, ex Capo 3, artt. 15-21 del Regolamento quali: diritto di accesso; diritto alla rettifica; diritto alla cancellazione (qualora i dati non siano rilevanti ai

fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o la loro conservazione sia necessaria per obblighi di legge); diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla portabilità e diritto di opposizione (diritto di opporsi, per motivi connessi a situazioni particolari al trattamento dei dati basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri).

17.4 Tali diritti potranno essere esercitati contattando la Parte presso la sede legale di cui in epigrafe o utilizzando altri recapiti che verranno prontamente comunicati se diversi.

Per contattare AIRC, potrà essere utilizzato anche l’indirizzo e- mail privacy@airc.it tramite cui è reperibile anche il Responsabile della protezione dei dati nominato da AIRC. L’interessato ha altresì diritto di avanzare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

17.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati forniti

 

18. RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ
18.1 Il Fornitore riconosce il carattere segreto, riservato e rigorosamente confidenziale di qualsiasi informazione e/o notizia e/o documento e/o materiale di qualunque genere comunque relativo all’attività di AIRC e all’Ordine, di cui il Fornitore sia venuto in possesso in esecuzione dell’Ordine (di seguito "Informazioni Riservate").

18.2 Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a non fare uso e a non consentire l’uso a terzi delle Informazioni Riservate:

- mantenendo confidenziali e non divulgando le Informazioni Riservate;

- mantenendo confidenziali, non copiando e non divulgando memorandum, file, banche dati, studi relazioni e scritti di ogni genere che siano stati predisposti da AIRC o dal Fornitore, propri consulenti, dipendenti, operatoti sulla base delle Informazioni Riservate;

- non rendendo disponibili a terzi – in qualsiasi forma – le Informazioni Riservate, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte;

- non utilizzando – direttamente o indirettamente – le Informazioni Riservate, per suo o altrui conto, per fini commerciali, promozionali, e/o per fabbricare, vendere prodotti e servizi;

- restituendo, su semplice richiesta dell’altra Parte, tutti i documenti, supporti contenenti le Informazioni Riservate, non eseguendone/mantenendone copie ovvero dando prova della loro distruzione;

- utilizzando le Informazioni Riservate solo in stretta correlazione allo scopo di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dall’accettazione dell’Ordine e assicurando una strettissima circolazione delle informazioni stesse all’interno della propria organizzazione aziendale, ovvero rivelandole ai propri dipendenti, consulenti o operatoti esclusivamente per le relative valutazioni inerenti all’esecuzione delle obbligazioni oggetto dell’Ordine;

- curando che tale impegno di riservatezza venga rispettato dai propri dipendenti, rappresentanti, operatori e consulenti, e ciò anche successivamente all’eventuale cessazione del relativo rapporto tra ciascuno di essi e il Fornitore, con assunzione di responsabilità diretta dell’altra Parte per i danni che la Parte non inadempiente

dovesse patire in conseguenza dell’inadempimento dell’impegno di riservatezza da parte di tali soggetti.

18.3 Resta inteso che, nella definizione di Informazioni Riservate non sono incluse le informazioni che:

- siano già in possesso di ciascuna Parte prima dell’accettazione dell’Ordine, sempre che tali informazioni non siano soggette ad altro accordo/impegno di confidenzialità/riservatezza; e/o

- divengano di dominio pubblico, per causa diversa dalla divulgazione da parte di uno dei contraenti o da parte di suoi dipendenti, rappresentanti, operatori o consulenti.

18.4 Il Fornitore si impegna altresì ad inserire, negli eventuali contratti con terzi fornitori per l’erogazione dei servizi di cui all’Ordine, analogo obbligo di riservatezza per il terzo fornitore.

18.5 I beni o quanto realizzato sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da AIRC o basati comunque su Informazioni Confidenziali, sono di proprietà di AIRC e non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore per finalità differenti dalla fornitura dei Prodotti e/o prestazione dei Servizi, né offerti o ceduti a terzi.

18.6 I documenti, i materiali messi a disposizione da AIRC dovranno essere conservati dal Fornitore con l’obbligo di riservatezza e di cura nonché tenuti in luogo sicuro e resteranno di proprietà di AIRC cui dovranno essere distrutti, salvo che AIRC ne richiesta la restituzione.

18.7 Salvo diverso accordo e specifica autorizzazione di AIRC, il Fornitore non avrà diritto di citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attività svolte in favore di AIRC anche se tale citazione non violi alcun obbligo di riservatezza.

18.8 Il mancato rispetto dei sopra indicati obblighi di riservatezza comporterà per AIRC la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto negoziale e di esigere una penale, non riducibile, pari al 100% del valore dell’Ordine, salvo il maggior danno (inclusi tutti i danni diretti e indiretti anche all’immagine e alla reputazione di AIRC), ferma restando ogni e diversa più grave responsabilità – ivi comprese quelle di rilevanza penale – che restano in capo totalmente al Fornitore. Il Fornitore terrà AIRC manlevata e indenne da ogni e qualunque pregiudizio gli dovesse derivare per effetto di eventuali azioni promosse dagli interessati e/o da terzi, aventi ad oggetto la presunta violazione degli obblighi di cui al presente articolo e delle disposizioni/normative ivi richiamate, imputabili al Fornitore e/o a propri dipendenti o operatori.

 

19. DIVIETO DI SOLLECITAZIONE
19.1 È fatto divieto al Fornitore di sollecitare i dipendenti e/o collaboratori di AIRC ai fini di una loro collaborazione economica presso la stessa. Nel caso in cui il Fornitore assuma, direttamente o indirettamente, (ad esempio mediante contratto di somministrazione di lavoro o tramite una sua controllata o controllante) un dipendente o collaboratore di AIRC, durante il periodo di esecuzione dell’Ordine e per un periodo di 24 mesi successivo alla sua cessazione – per qualsiasi ragione dipesa – il Fornitore, per ciascuna assunzione, corrisponderà ad AIRC una penale, non riducibile e non esaustiva del maggior danno, pari al 300% della RAL (retribuzione annua lorda) del dipendente o collaboratore di AIRC così assunto dal Fornitore.

 

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Le presenti CGA e i Contratti ad esse correlati sono disciplinati dalle leggi italiane. Eventuali controversie relative alla

interpretazione o esecuzione delle presenti CGA o dei Contratti correlati saranno devolute alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano, anche per connessione e garanzia, con espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

 

21. VARIE
21.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti CGA non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

21.2 Salvo diversa ed espressa pattuizione concordata tra le Parti, il Fornitore fornirà i Prodotti e presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente, essendo escluso tra le Parti un qualsivoglia rapporto di joint venture, associazione in partecipazione, lavoro subordinato, a prescindere dal grado di dipendenza del Fornitore da AIRC.

21.3 Tutti i termini e le condizioni delle CGA sono destinati, in modo espresso o implicito, a sopravvivere alla durata o risoluzione del Contratto stesso, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo le obbligazioni in materia di garanzia dei Prodotti, di diritti di proprietà intellettuale, di riservatezza, foro competente, resteranno in vigore anche dopo la risoluzione o la cessazione della validità del Contratto.