Le regole su
cui si fonda l'Associazione per la sua struttura e la sua attività,
articolo per articolo, in tutti i loro dettagli
Articolo 1 - Costituzione
E' costituita una libera associazione denominata Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC, qui di seguito
"l'Associazione", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme
in materia. L'Associazione è costituita senza scopo di lucro
diretto o indiretto.
Articolo 2 - Scopo sociale
L'Associazione ha lo scopo di:
- provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica
sul cancro svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e
clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di
ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento
professionale dei ricercatori;
- promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi
necessari allo sviluppo della ricerca in campo oncologico, anche
attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo
anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci;
- diffondere, principalmente tra i propri associati, la
conoscenza delle attività di studio e di ricerca oncologica che
vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo
ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo
studio, alla cura e alla prevenzione dei tumori, nonché i risultati
ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la
diffusione di pubblicazioni periodiche.
Qualora l'Associazione venisse istituita erede o beneficiaria di
legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali
liberalità potranno venire acquisite per gli scopi
dell'Associazione a mezzo della "Fondazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro", con sede a Milano, Via Corridoni 7,
riconosciuta con DPR 10 dicembre 1980, n°1041, costituita dalla
stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi
statutari. L'accettazione delle liberalità da parte della
Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le
condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle
liberalità stesse, adempimento di cui l'Associazione si renderà
garante.
Articolo 3 - Sede
L'Associazione ha sede in Milano, in via Corridoni n° 7.
Articolo 4 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente il Comitato Tecnico-Scientifico
- la Commissione Consultiva Scientifica
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 6 - Soci dell'Associazione
I Soci dell'Associazione sono persone fisiche e persone
giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, suddivisi nelle
categorie di: Socio Ordinario, Aggregato, Affiliato, Animatore e
Sostenitore, con qualifica e durata annuale.
I Soci hanno uguali diritti, qualunque ne sia la categoria di
appartenenza. I Soci versano una quota annua non inferiore
all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni
categoria. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre il
versamento dell'importo nelle rispettive quote.
I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria
opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate
dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi
statutari.
L'Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria;
terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a
prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle
iniziative promosse e organizzate dall'Associazione.
Articolo 7- Mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della
propria attività da:
- le quote associative versate dai Soci;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi,
ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di
iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi,
anche in sede testamentaria;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione
da enti pubblici e privati.
Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei
mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.
Articolo 8 - Assemblea dei Soci
Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno
diritto di intervento e di voto tutti i soci, quale che sia la
categoria a cui appartengono, in regola con la quota
sociale.
Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad
un solo voto.
Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro
Socio.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea ordinaria:
- approva il Bilancio, presentato dal Consiglio Direttivo
corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- nomina il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- nomina la Società di Revisione incaricata del controllo della
contabilità e del Bilancio sociale;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente
Statuto.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Per la validità
delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima
convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione,
l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle
cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza
relativa.
Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante
avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo
dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede
dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da
affiggere presso la sede sociale e da pubblicarsi sul Notiziario
dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. In alternativa il Consiglio Direttivo può deliberare
la convocazione mediante la pubblicazione dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute
dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero, in
assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro
Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea. Delle
riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 21 a 45 membri, nominati
per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio
dell'ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.
L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e
procede alla loro nomina in modo tale da eleggere o rieleggere un
terzo dei Consiglieri ad ogni esercizio, compatibilmente con il
numero dei componenti determinato. Se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo
può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino
alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo
mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere
sostituito.
Articolo 10 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e
uno o più Vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo può procedere alla
nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle
riunioni.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto
riservato all'Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi ad
uno o più dei componenti del medesimo Consiglio o dei Comitati
Regionali, ed inoltre a terzi aventi cariche direzionali
all'interno dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario del Consiglio, il
Direttore Scientifico, il Comitato Tecnico-Scientifico e la
Commissione Consultiva Scientifica nonché, eventualmente, il
Direttore Generale.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla costituzione dei
Comitati Regionali, come di seguito all'art. 13. Il Consiglio
Direttivo nomina i membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, concordemente con
quanto stabilito dallo Statuto della stessa.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore
Generale e il Direttore Scientifico e quanti altri su invito di chi
presiede.
Il Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere Comitati di
lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone
la scadenza.
Articolo 11 - Rappresentanza legale dell'Associazione
La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente
e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro,
ai Vice Presidenti la cui firma fa prova dell'assenza o
impedimento del Presidente.
Articolo 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti o, per loro
incarico, dal Segretario, senza obblighi di forma purché con
mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del
destinatario, inoltrati almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la
presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Esso è presieduto dal
Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia
nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso
di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni
viene redatto un verbale a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno
un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli
argomenti da trattare.
Articolo 13 - Comitati Regionali
Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati
Regionali, provvedendo anche alla nomina dei relativi Presidenti
nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti
dei Comitati Regionali così nominati fanno parte del Consiglio
Direttivo fintanto che ricoprono tale carica. Il Consiglio
Direttivo può costituire Presidenti Onorari dei Comitati Regionali;
vi può essere un solo Presidente Onorario per ogni Comitato
Regionale e la durata di questa carica non potrà superare i tre
anni.
Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri ai Comitati
Regionali, ivi compresa la facoltà di costituire Delegazioni locali
nella Regione di competenza.
Il Consiglio delibera anche l'eventuale chiusura di Comitati o
Delegazioni.
In questa materia, in caso di urgenza, Il Presidente, sentito il
parere dei Vice Presidenti, può assumere le decisioni necessarie,
che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla
prima occasione.
L'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali sono
determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente.
Articolo 14 - Direzione Scientifica e Comitato
Tecnico-Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico
determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra
esperti in ricerca oncologica. Il Comitato Tecnico-Scientifico è
presieduto dal Direttore Scientifico ed ha il compito di valutare
le richieste di finanziamento per progetti di ricerca, le domande
di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere
scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Direttore
Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle
richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio
Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari
e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli
eventuali opportuni commenti. I membri del Comitato
Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili
per un secondo mandato.
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha inoltre il compito di
consulenza in materie scientifiche di interesse per l'Associazione
e per la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
Tecnico-Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento,
predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 15 - Commissione Consultiva Scientifica
La Commissione Consultiva Scientifica è nominata dal Consiglio
Direttivo ed è composta da eminenti scienziati operanti in Italia o
all'estero, in numero non inferiore a cinque, indicati dal
Presidente d'intesa con il Direttore Scientifico AIRC, che ne fa
parte d'ufficio.
La Commissione Consultiva Scientifica ha il compito di formulare
indirizzi di natura scientifica, che verranno presentati
all'approvazione del Consiglio Direttivo, e di verificarne la
successiva implementazione. I membri della Commissione Consultiva
Scientifica durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Articolo 16 - Erogazione dei fondi
Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato
Tecnico Scientifico, presentate dal Direttore Scientifico, delibera
circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di
cui all'articolo 2, intendendosi compreso l'acquisto dei
macchinari, della strumentazione e del materiale necessario per
la ricerca stessa e, in casi particolari, anche l'allestimento e
l'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la
ricerca medesima.
In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere
garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti
rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le
somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in
un fondo appositamente costituito.
Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei
fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.
Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori
Contabili, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di tre
esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio
di carica; è rieleggibile.
Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente
dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio
dei Revisori procederà alla nomina del suo Presidente. I Revisori
dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico
nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori dei Conti
partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque
causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta
in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere
all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per
l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in
carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio,
deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione
del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di
vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria
dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per
l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio
d'esercizio.
Articolo 18- Gratuità delle cariche
Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e dei Comitati Regionali non compete alcun compenso per la
carica.
Articolo 19 - Bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla
formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri,
dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di
legge e dai regolamenti vigenti.
La contabilità ed il Bilancio d'esercizio sono sottoposti al
controllo di una Società di Revisione, nominata dall'Assemblea.
Articolo 20 - Avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio
saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi
istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di
gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti
partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.
Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua
cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà
devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, secondo le
decisioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso
qualsiasi rimborso ai Soci.