Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita una libera associazione denominata Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC, qui di seguito “l’Associazione”, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L’Associazione è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto.
Articolo 2 - Scopo sociale
L’Associazione ha lo scopo di:
Qualora l’Associazione venisse istituita erede o beneficiaria di legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite per gli scopi dell’Associazione a mezzo della “Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro”, con sede a Milano, Via Corridoni 7, riconosciuta con DPR 10 dicembre 1980, n°1041, costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari. L’accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l’Associazione si renderà garante.
Articolo 3 - Sede
L’Associazione ha sede in Milano, in via Corridoni n° 7.
Articolo 4 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro:
Articolo 6 - Soci dell’Associazione
I Soci dell’Associazione sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni,
enti privati e pubblici, suddivisi nelle categorie di: Socio Ordinario, Aggregato, Affiliato, Animatore
e Sostenitore, con qualifica e durata annuale.
I Soci hanno uguali diritti, qualunque ne sia la categoria di appartenenza. I Soci versano una quota annua
non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria. I Soci non
assumono alcuna responsabilità oltre il versamento dell’importo nelle rispettive quote.
I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse
ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
L’Associazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei
Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle
iniziative promosse e organizzate dall’Associazione.
Articolo 7- Mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:
Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.
Articolo 8 - Assemblea dei Soci
Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento
e di voto tutti i soci, quale che sia la categoria a cui appartengono, in regola con la quota sociale.
Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto.
Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione.
Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è
necessaria la presenza di più della metà dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata
nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che
per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione del
giorno, ora e luogo dell’adunanza (che può essere anche diverso dalla sede
dell’Associazione) e l’elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale
e da pubblicarsi sul Notiziario dell’Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. In alternativa il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione mediante
la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età, ovvero, in assenza
o impedimento anche di questi, nell’ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto
dall’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario nominato dall’Assemblea.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 21 a 45 membri, nominati per un periodo di
tre esercizi, fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.
L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina in modo tale da
eleggere o rieleggere un terzo dei Consiglieri ad ogni esercizio, compatibilmente con il numero dei componenti
determinato.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio
Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva
Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del
consigliere sostituito.
Articolo 10 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione,
salvo quanto riservato all’Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi ad uno o più dei
componenti del medesimo Consiglio o dei Comitati Regionali, ed inoltre a terzi aventi cariche direzionali
all’interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario del Consiglio, il Direttore Scientifico, il Comitato
Tecnico-Scientifico e la Commissione Consultiva Scientifica nonché, eventualmente, il Direttore Generale.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla costituzione dei Comitati Regionali, come di seguito all’art. 13.
Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro, concordemente con quanto stabilito dallo Statuto della stessa.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Generale e il Direttore Scientifico e quanti altri su
invito di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi
compiti e poteri e determinandone la scadenza.
Articolo 11 - Rappresentanza legale dell’Associazione
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti la cui firma fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento, dai Vice Presidenti o, per loro incarico, dal Segretario, senza obblighi
di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario,
inoltrati almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei
Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di
voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione
degli argomenti da trattare.
Articolo 13 - Comitati Regionali
Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati Regionali, provvedendo anche alla
nomina dei relativi Presidenti nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti dei Comitati
Regionali così nominati fanno parte del Consiglio Direttivo fintanto che ricoprono tale carica. Il Consiglio
Direttivo può costituire Presidenti Onorari dei Comitati Regionali; vi può essere un solo Presidente
Onorario per ogni Comitato Regionale e la durata di questa carica non potrà superare i tre anni.
Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri ai Comitati Regionali, ivi compresa la facoltà di costituire
Delegazioni locali nella Regione di competenza.
Il Consiglio delibera anche l’eventuale chiusura di Comitati o Delegazioni.
In questa materia, in caso di urgenza, Il Presidente, sentito il parere dei Vice Presidenti, può assumere le
decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima occasione.
L’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Regionali sono determinati da un apposito Regolamento,
approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Articolo 14 - Direzione Scientifica e Comitato Tecnico-Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo,
il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca oncologica. Il Comitato Tecnico-Scientifico è
presieduto dal Direttore Scientifico ed ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti
di ricerca, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico
ed economico presentati dai beneficiari. Il Direttore Scientifico, concluso il ciclo di esame e
valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo,
impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne
notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.
I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un secondo mandato.
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha inoltre il compito di consulenza in materie scientifiche di
interesse per l’Associazione e per la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico
sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla
Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15 - Commissione Consultiva Scientifica
La Commissione Consultiva Scientifica è nominata dal Consiglio Direttivo
ed è composta da eminenti scienziati operanti in Italia o all’estero, in numero non inferiore
a cinque, indicati dal Presidente d’intesa con il Direttore Scientifico AIRC, che ne
fa parte d’ufficio.
La Commissione Consultiva Scientifica ha il compito di formulare indirizzi di natura scientifica, che
verranno presentati all’approvazione del Consiglio Direttivo, e di verificarne la successiva implementazione.
I membri della Commissione Consultiva Scientifica durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Articolo 16 - Erogazione dei fondi
Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico Scientifico,
presentate dal Direttore Scientifico, delibera circa l’attribuzione
dei fondi nell’ambito dello scopo sociale di cui all’articolo 2, intendendosi
compreso l’acquisto dei macchinari, della strumentazione e del materiale necessario
per la ricerca stessa e, in casi particolari, anche l’allestimento e l’ammodernamento
delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.
In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri,
mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione
che le somme promesse vengano accantonate all’atto della deliberazione in un fondo appositamente
costituito.
Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all’atto dell’erogazione dei fondi, che il beneficiario ne
presenti il rendiconto.
Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall’Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi
fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica; è rieleggibile.
Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro
trenta giorni dall’elezione, il Collegio dei Revisori procederà alla nomina del suo
Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito
delle attività dell’Associazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente
più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve
provvedere all’elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione
del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti
non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda
all’integrazione del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo
sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l’Assemblea ordinaria una
relazione annuale sul Bilancio d’esercizio.
Articolo 18- Gratuità delle cariche
Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Comitati Regionali non compete alcun compenso per la carica.
Articolo 19 - Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio
d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant’altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
La contabilità ed il Bilancio d’esercizio sono sottoposti al controllo di una Società di
Revisione, nominata dall’Assemblea.
Articolo 20 - Avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all’attività o alla conduzione dell’Associazione.
Articolo 21 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, secondo le decisioni dell’Assemblea che delibera lo scioglimento, escluso qualsiasi rimborso ai Soci.